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D. 15/11/2001 n. 435/01/CONS2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a: a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi di cui all’articolo 32; adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni; cessare l’emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza; b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a euro 35.000.000 (trentacinquemilionieuro) per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto ad euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomilaeuro) per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quella regionale; b) promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a forme di agevolazione all’utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre. 3. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all’articolo 29. 5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall’ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni. Art. 36 -(Conversione delle concessioni televisive) 1. Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano, secondo le modalità previste dall’articolo 35, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre 2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale ovvero locale che costituisce titolo preferenziale nell’individuazione delle emittenti di cui all’articolo 29 del presente regolamento. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 78/99, i soggetti titolari di concessione relativa a trasmissioni che consistono esclusivamente in televendite non possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza per operatore di rete, ferma restando la possibilità per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti. 3. I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza di operatore di rete entro sei mesi dalla scadenza, a condizione che si costituiscano nelle forme previste dall’articolo 16 e rispettino gli obblighi e le condizioni previste per il rilascio della licenza di operatore di rete in ambito locale. 4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano attenuto l’abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento entro il 31 gennaio 2005. Art. 37 - (Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore di rete e l’assegnazione di frequenze) 1. Al termine della fase avvio dei mercati, l’Autorità rende periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di operatore di rete rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari. 2. Le frequenze liberate a seguito dell’estinzione delle concessioni ovvero liberate a seguito della conversione delle concessioni o abilitazione in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo delle licenze di operatore di rete rilasciate, sono assegnate con le procedure previste all’articolo 29. CAPO VIII DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO Arti 38 -(Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale) 1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è abilitata alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico e uno televisivo per programmi in chiaro. 2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta, qualora richieda l’abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste dall’articolo 34, comma 4, del presente regolamento. Art. 39 -(Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico) 1. È riservato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l’utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori risorse possono essere riservate per rispettare gli obblighi previsti in convenzioni con Enti pubblici in relazione alla tutela di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Sui blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri fornitori di contenuti. 2. Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori blocchi potranno essere assegnati alla concessionaria. CAPO VIII-BIS DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI Art. 39-bis - Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intendono per a) "DVB-H" Lo standard DVB-H (Digital Video broadcasting-Handheld), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il documento "Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11) b) "trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili": la diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del codice delle comunicazioni elettroniche c) "testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 d) "codice delle comunicazioni elettroniche": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Art. 39-ter - Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento. Art. 39-quater - Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili 1. L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è soggetta all'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, di cui al capo II del presente regolamento. 2. I soggetti già titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del capo II del presente regolamento, ovvero già autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis). 3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televi- sivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in materia di diritto d'autore, agli obblighi di trasparenza e a quelli a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili. 4. A garanzia dell'utenza, il principio di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del testo unico della radiotelevisione, sulla diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, è esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili. Art. 39-quinquies - Autorizzazione alla fornitura dei servizi 1. L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'art. 12 del presente regolamento si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili. 2. I soggetti già autorizzati alla fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, si intendono autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Contestualmente all'avvio del servizio, i medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi indicando la disponibilità del servizio all'utente anche in relazione al grado di copertura del territorio nazionale, e provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorità. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del codice delle comunicazioni elettroniche. 4. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del presente regolamento. 5. La fornitura del servizio deve favorire l'accessibilità secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, libertà di concorrenza e pari opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica. Art. 39-sexies - Licenza dell'operatore di rete 1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche solo verso terminali mobili. 2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è consentito a ciascun soggetto titolare di licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di esercire non più di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili. 3. I soggetti già titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-bis). |
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